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- STATUTO -

PROEMIO

CAPO 1°     Natura Giuridica - Sede

                    Finalità

                    Comprensorio

                    Perimetro 

CAPO 2°     Organi del Consorzio

                        SEZ. 1 -  IL CONSIGLIO

                              Composizione - Compiti -                        

                        SEZ. 2 - GIUNTA

                              Composizione - Compiti - Provvedimenti d'urgenza - Convocazione d'urgenza

                        SEZ. 3 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

                               Presidente, Vice Presidente

                        SEZ. 4 - DISPOSIZIONI COMUNI 

                               Accettazioni Cariche - Durata Cariche - Cessazione Cariche - Dimissioni -

                               Vacanza delle Cariche - Validità Adunanze - Segreteria Organi Consorziali - Astensioni - Votazioni -

                               Verbali Adunanze - Pubblicazione Deliberazioni - Copia Deliberazioni

                        SEZ. 5 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

                              Costituzione Funzioni Durata 

                        SEZ. 6 - AMMINISTRAZIONE

                                Struttura Operativa - Gestione Patrimoniale e Finanziaria

                        SEZ. 7 - RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

                                Classificazione Provvisoria e Definitiva - Ruoli di Contribuenza - Riscossione dei Contributi -

                                Servizio di Tesoreria

                        SEZ. 8 - INDIRIZZO/CONTROLLO E GESTIONE  

                                Funzioni e responsabilità - Dirigenza 

 

         
Testo aggiornato con le modifiche adottate dal Consiglio nella seduta del 20.10.2000

con deliberazione n. 23/C e con le rettifiche richieste

dalla Regione con nota 7234 del 20.11.2000.

Definitivamente approvato dalla Regione Veneto

il 22 dicembre 2000 come risulta da comunicazione in data

28 dicembre 2000 protocollo 8186/13500.


PROEMIO

I

Le ragioni storiche e formali del funzionamento dell'Ente sono strettamente collegabili all'attività plurisecolare del Consorzio «Brentella di Pederobba» le cui origini e rapporti vengono riassunti nei capi in appresso.


II

Il Consorzio, successore e continuatore dell'antico Ufficio dei Deputati sopra le acque di Treviso, ebbe la sua prima disciplina dal Regolamento Italico del 20 maggio 1806, in base al quale il Prefetto del Tagliamento, regolando antiche derivazioni dal Piave, col decreto 20 novembre 1808 confermò il Consorzio della «Brentella di Pederobba», descritto al n. III della tabella annessa allo stesso Decreto, con la indicazione dei Comuni censuari interessati e della sua Rappresentanza o Delegazione, la quale, ottemperando all'invito ricevuto, formò un primo Regolamento o Statuto, che porta la data del 20 maggio 1810 e fu approvato con Ordinanza Prefettizia 1° luglio 1810 n. 9032.


III

Il titolo originario di concessione della derivazione dal Piave dell'acqua, che alimenta i canali del Consorzio «Brentella di Pederobba», risale alla prima metà del secolo XV, è, cioè, costituito dalle Terminazioni della Repubblica Veneta in data 22 marzo 1436, 17 novembre 1446, 14 marzo 1536 nonché dal riconoscimento emesso dalla Prefettura del Tagliamento con ordinanza 30 aprile 1811, mentre le assegnazioni dell'acqua a favore dei singoli Comuni vennero disposte dal Podestà di Treviso, Michele Salomonio, con la sentenza 19 marzo 1503, che venne approvata con la Ducale 29 aprile 1507.


IV

Il diritto poi di derivare dal Piave, alla località «Molinetto» di Pederobba, acqua nella determinata quantità, fissa ed invariabile, di metri cubi 24 (ventiquattro) al minuto secondo, di usarne e di servirsene al triplice scopo di abbeveraggio, irrigazione e forza motrice del Comprensorio consorziale, costituito dai 19 Comuni di Montebelluna, Arcade, Caerano, Crocetta, Trevignano, Volpago, Asolo, Maser, Altivole, Castelfranco V., Riese, Vedelago, Istrana, Paese, Ponzano V., Povegliano, Quinto, Treviso e Villorba, in Destra Piave ed a Sud del Montello, venne, anche agli effetti degli articoli 1 e 24 della legge 10 agosto 1884 n. 2644, riconosciuto al Consorzio «Brentella di Pederobba», con Decreto Prefettizio 8 maggio 1913 n. 3986 Div. IV, registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 1913 al foglio 378 del Registro 620 - B - Entrate.


V

Col R. Decreto 11 novembre 1923 n. 13930, registrato alla Corte dei Conti addì 26 novembre 1923 al foglio 8580 del Registro 22 - LL.PP., al Consorzio «Brentella di Pederobba», assenziente il Consorzio stesso, è stato concesso di utilizzare la derivazione d'acqua dal Piave, riconosciutagli di diritto col Prefettizio Decreto 8 maggio 1913 n. 3986 nel seguente modo:

a) da 15 maggio a 15 settembre, derivazione massima moduli 320;

b) da 15 aprile a 15 maggio e da 15 settembre a 15 ottobre,

derivazione di massima moduli 180;

c) da 15 ottobre a 15 aprile, derivazione massima, moduli 160.


Con D. Int. 21/7/1960 n. 2609 la competenza d’acqua è stata così modificata:

- da 16 maggio a 16 giugno moduli 300

- da 16 giugno a 30 giugno moduli 310

- da 1 luglio a 15 luglio moduli 315

- da 16 luglio a 31 agosto moduli 325

- da 1 settembre a 15 settembre moduli 300

- da 16 settembre a 15 ottobre e da 16 aprile a 15 maggio moduli 180

- da 16 ottobre a 15 aprile moduli 160

VI

Con R. Decreto 18 novembre 1926 n. 12694, registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 1926 al foglio 8257 del Registro 21 - LL.PP., confermando, quanto alla misura della derivazione e alle modalità della utilizzazione, il Decreto Prefettizio 8 maggio 1913 n. 3986 ed il R. Decreto 11 novembre 1923 n. 13930, venne concesso al Consorzio «Brentella di Pederobba» di spostare la propria derivazione a monte, sostituendo alle opere mobili e provvisorie, in località «Molinetto» di Pederobba, una diga stabile, subito a valle del Ponte di Fener in Comune di Alano di Piave, e di derivare, oltre alla quantità d'acqua spettantegli in virtù dei succitati Decreti, altri moduli 140 di spettanza dei Consorzi «Canale della Vittoria» e «Piavesella di Nervesa», allo scopo di utilizzare la portata costante di moduli 300, col salto di metri 9,20, in una prima centrale a Pederobba, per la produzione di e HP. 3680, e la portata costante di moduli 140, con un salto di metri 23,19, in una seconda centrale a Crocetta del Montello, in località «Croce del Gallo», per la produzione di altri HP. 4329 e così, in totale HP. 8009, da trasformare in energia elettrica per usi industriali, con l'obbligo di scaricare in Piave nel Comune di Crocetta del Montello, i moduli 140 di acqua di spettanza dei predetti Consorzi «Canale della Vittoria» e «Piavesella di Nervesa».

VII

Con Decreto interministeriale 22 giugno 1983 n° 155,3 il diritto a derivare i 140 moduli ad uso idroelettrico è stato trasferito all’ENEL divenuto proprietario delle centrali a seguito della legge n° 1643 del 6 dicembre 1962.

VIII

Per effetto della convenzione stipulata a Roma il 15 luglio 1922, la quale provocò il R.D. 11 novembre 1923 n. 13930, i Comuni di Istrana, Paese, Ponzano V., Povegliano, Giavera (parte delle frazioni di Giavera e Cusignana), Trevignano (parte della frazione di Musano), Villorba (per la frazione di Villorba), Treviso (per la frazione di Monígo) e Quinto (per la zona di Bojago) il cui territorio è stato incluso nel comprensorio del più recente Consorzio «Canale della Vittoria» ed è pure compreso in quello del preesistente Consorzio «Brentella di Pederobba», i Comuni stessi riceveranno da quest'ultimo soltanto le antiche competenze d'acqua quali risultano dagli atti del medesimo ed in particolare dalla classifica approvata dal Convocato il 12 maggio 1879, mentre ad integrare il fabbisogno d'acqua per usi di Irrigazione del territorio in parola provvederà il Consorzio «Canale della Vittoria».

Con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste 6 febbraio 1934 - 23 luglio 1935 n. 1202/5830 registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 1935 al foglio 160 del Registro n. 23 Ministero Agricoltura e Foreste, il comprensorio del Consorzio «Brentella di Pederobba» è stato riconosciuto come comprensorio di bonifica, a termini dell'articolo 107 del R. Decreto 13 febbraio 1933 n. 215.

Con Decreto 1 giugno 1940 n. 972 del Ministero anzidetto al Consorzio stesso è stata riconosciuta la natura di Consorzio di Bonifica a sensi e per gli effetti del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 sopra citato.

Con decreto n° 2416 del 28 novembre 1983 è stata confermata al Consorzio il diritto di derivazione come da decreto 2609/60 e precedenti a scopo irriguo e per produzione di forza motrice per complessivi 5283,55 kW distribuiti su n° 7 centrali di potenza superiore a 300 kW e n° 17 opifici minori. La concessione è attualmente in fase di rinnovo essendo scaduta nel 1996.

IX

Con D.P.R. 22/6/1960 registrato alla Corte dei Conti il 20 luglio 1960, reg. 11, foglio 246 il comprensorio del Consorzio di Bonifica «Brentella di Pederobba» è stato ampliato con l'aggregazione della zona denominata «Quartier del Piave», della superficie di ettari 4.933, ricadente nel territorio dei Comuni di Vidor, Moriago, Sernaglia, Pieve e Farra di Soligo a Nord del Montello.

Le antiche competenze dei sopraindicati Comuni ammontano a complessivi moduli 16,2 consegnati in diversi punti al contermine Consorzio “Destra Piave” successore del Consorzio “Canale della Vittoria”.

X

Con D.M. n. 336 del 9.3.1963 (iscritto all'ex art. 209 Valdobbiadene ed ora all'art. 1049 II° Cat. Dem. del Campione, Ufficio del Registro di Montebelluna) al «Comitato Promotore per la Irrigazione del Quartier del Piave» venne accordata la concessione di derivare dal fiume Piave, a scopo irriguo e a mezzo delle opere di presa del Consorzio di Bonifica “Pedemontano Brentella di Pederobba”, una portata media estiva di moduli 12,5 (1,25 mc./s) ed una portata media invernale di moduli 2 (0,2 mc./s), con la seguente distribuzione nel corso dell'anno:

- dal 1 gennaio al 15 giugno moduli 2

- dal 16 giugno al 30 giugno moduli 17

.- dal 1 luglio al 15 agosto moduli 33

- dal 16 agosto al 31 agosto moduli 20

- dal 1 settembre al 31 dicembre moduli 2

Il trasferimento della concessione al Consorzio di Bonifica «Brentella di Pederobba»

avvenne con D.M. n. 141 del 15.3.1979. Per effetto della previsione dell’art. 23, c. 7 della L. 152/99 la durata della concessione è ridotta a quarant’anni.


CAPO 1°

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPRENSORIO - PERIMETRO


Art. 1 - NATURA GIURIDICA - SEDE – ^Top

II Consorzio di Bonifica “Pedemontano Brentella di Pederobba” costituito con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1228 del 7 marzo 1978 è retto dal presente Statuto. II Consorzio, ente di diritto pubblico – ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, e dell'art. 2 della Legge Regionale 13 gennaio 1976 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni – ha sede in Via S. Maria in Colle, 2 – Montebelluna.

Art. 2 - FINALITA’ ^Top

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali a fini economici e sociali nell’ambito della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti.

In particolare provvede:

alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti, nei modi stabiliti dalle leggi statali n.183/1989, n. 36/1994, dal decreto legislativo n. 152/99 e dalle leggi regionali n. 3/1976, n. 1/1991 e n. 25/1996; ad assicurare la sua partecipazione all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti; all'esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l’ultimazione, il completamento funzionale e l’estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d’acqua superficiali, nonché il ripristino, l’adeguamento e l’ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri Enti territoriali, affidate in concessione; alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di cui alla precedente lettera c); alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale; a contribuire all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nelle rete di bonifica, nonché a concorrere ad individuare lo stato e le eventuali fonti di inquinamento e le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque; al riutilizzo, in collaborazione con gli Enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazionee dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione; ad esercitare le funzioni previste per i Consorzi di utilizzazione idrica in armonia con le direttive dell’Autorità di Bacino, sotto l’osservanza e con i benefici delle relative leggi speciali, nonché a collaborare con le Autorità ed i Soggetti gestori del servizio idrico integrato; a concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale, di difesa del suolo, di risanamento delle acque – anche col fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione – di fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi; ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta Regionale, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica; all'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, e nel conseguimento delle relative provvidenze; a coordinare le iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori; a coordinare gli interventi di emergenza conseguenti a calamita’ naturali o eccezionali avversità atmosferiche; ad assumere, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni di consorzio di miglioramento fondiario sotto l’osservanza delle relative leggi speciali; a partecipare ad Enti, Società ed Associazioni, la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l’irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell’ambiente; ad ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela, il risparmio e la razionalizzazione dell’uso plurimo delle acque.


Art. 3 – COMPRENSORIO

^Top

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. 64.699 che ricadono nelle seguenti Provincie e Comuni:


PROVINCIA DI TREVISO – Comuni di


ALTIVOLE Per Ha. 2.194

ASOLO Per Ha. 2.534

BORSO DEL GRAPPA Per Ha. 222

CAERANO DI SAN MARCO Per Ha. 1.209

CASTELCUCCO Per Ha. 878

CASTELFRANCO VENETO Per Ha. 3.299

CASTELLO DI GODEGO Per Ha. 863

CAVASO DEL TOMBA Per Ha. 906

CORNUDA Per Ha. 1.238

CRESPANO DEL GRAPPA Per Ha. 720

CROCETTA DEL MONTELLO Per Ha. 2.638

FARRA DI SOLIGO Per Ha. 2.821

FONTE Per Ha. 1.462

GIAVERA DEL MONTELLO Per Ha. 1.050

LORIA Per Ha. 1.001

MASER Per Ha. 2.601

MONFUMO Per Ha. 1.131

MONTEBELLUNA Per Ha. 4.898

MORIAGO DELLA BATTAGLIA Per Ha. 1.394

NERVESA DELLA BATTAGLIA Per Ha. 1.851

PADERNO DEL GRAPPA Per Ha. 478

PEDEROBBA Per Ha. 2.421

PIEVE DI SOLIGO Per Ha. 1.312

POSSAGNO Per Ha. 263

RESANA Per Ha. 1.337

RIESE PIO X° Per Ha. 3.074

S.ZENONE DEGLI EZZELINI Per Ha. 1.997

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Per Ha. 2.025

SUSEGANA Per Ha. 650

TREVIGNANO Per Ha. 1.902

VALDOBBIADENE Per Ha. 2.629

VEDELAGO Per Ha. 5.877

VIDOR Per Ha. 1.352

VOLPAGO DEL MONTELLO Per Ha. 4.469


Art. 4 - PERIMETRO

^Top

Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge tra il limite sud dei territori classificati montani delle Comunità del Grappa e Bellunese ed i territori classificati di bonifica appartenenti ai comprensori dei seguenti Consorzi:

n. 13 Consorzio di Bonifica «Pedemontano Grappa Cimone Brenta Bacchiglione»;

n. 14 Consorzio di Bonifica «Sinistra Medio Brenta»;

n. 15 Consorzio di Bonifica «Dese Sile»;

n. 17 Consorzio di Bonifica «Destra Piave»;

n. 18 Consorzio di Bonifica “Pedemontano Sinistra Piave”;


In particolare il confine territoriale si svolge: dal confine fra i comuni di Segusino e Valdobbiadene lungo la S.P. 28 fino alla località Funer; da qui verso nord lungo la strada che corre parallela al Rio Funer fino ad incrociare l'acquedotto di S. Floriano; da qui verso est seguendo il tracciato del predetto acquedotto fino ad incrociare la S.P. 143; da qui lungo la S.P. 143 fino all'incrocio con la S.P. 36; da qui sulla predetta S.P. 36 fino al confine fra il Comune di Valdobbiadene e Miane; da qui verso sud lungo il confine fra i Comuni di Miane e Valdobbiadene fino all'intersezione dei confini fra i Comuni di Miane, Valdobbiadene e Farra di Soligo; da qui lungo il confine nord del comune di Farra di Soligo al ponte fra Soligo e Solighetto sul fiume Soligo; da qui lungo il Soligo fino Solighetto; da qui lungo la strada comunale fra Solighetto e Refrontolo fino al Torrente Lierza; da qui lungo il Lierza fino ad incrociarela strada per Collalto; da qui lungo la strada per Collalto, S. Daniele, Canareggio, Mina, e attraverso il fiume Piave fino al confine fra i comuni di Susegana e Nervesa; da strada “del Borgo” di Nervesa verso Ovest, attraverso proprietà private identificate nell'allegato, oltrepassando il centro abitato di Sovilla fino al canale di Ponente e lungo il suo corso per ml. 410, poi verso Nord attraverso proprietà private identificate nell'allegato fino a ritornare sul canale di Ponente e ml. 630 lungo il suo corso fino al Torrente Giavera e all’abitato di Giavera del Montello;

Dal torrente Giavera, lungo il suo corso per ml. 165 verso Sud_est fino alla strada della “Giavera” che dopo ml. 180 oltrepassa la strada “Cal Longa”, lungo il confine nord dei mapp. 473, 111, 110, 109 e 106 del foglio 9 del Comune di Giavera, fino al canale di Ponente; da qui lungo il predetto canale fino alla località «a della forca»; da qui in direzione sud-est fino all'incrocio della strada comunale Cal Longo con la S.S. 248; da qui lungo la strada comunale della Conca fino all'incrocio della strada per Cusignana; da qui in direzione nord-ovest lungo la strada comunale della Pelizzara fino al mapp. 7 compreso del foglio 4° di Giavera; da qui lungo il confine fra i mapp. 7, 5 e 6 fino al mapp. 17; da qui lungo il confine fra i mapp. 6 e 17 fino al mapp. 2; da qui lungo il confine fra i mapp. 2 e 17 fino alla strada comunale dei Lavagei; da qui lungo la strada comunale dei Lavagei fino all'incrocio della vicinale in località Noali; da qui lungo i confini est, sud e ovest del mapp. 10, lungo il confine ovest del mapp. 109 e lungo il confine sud del mapp. 118 fino al canale della Vittoria di Ponente del Foglio 4° di Giavera; da qui lungo il confine del Comune di Volpago con il Comune di Giavera, Povegliano, Ponzano e Paese fino all'intersezione con il Canale della Vittoria di Ponente; da qui lungo il confine di Volpago con il Comune di Paese fino all'intersezione dei confini fra i Comuni di Volpago, Paese e Trevignano; da qui lungo il confine fra i Comuni di Trevignano e Paese fino alla strada comunale la Fossa; da qui lungo la suddetta strada fino alla S.S. 348 Feltrina; da qui risalendo verso nord lungo la S.S. 348 fino all'incrocio con la strada comunale di Musano fino alla Ferrovia Belluno-Treviso; da qui lungo la predetta ferrovia in direzione sud fino al mapp. 41 del Comune di Trevignano Sez. D Foglio 3°; da qui verso ovest lungo il confine fra i mapp. 77 ed i mapp. 41, 40 e 39 fino al mapp. 3 del suddetto foglio; da qui verso sud a cavallo del confine fra il mapp. 39 e 38 sempre del suddetto foglio fino ad intersecare il Canale della Vittoria di Ponente; da qui lungo il canale della Vittoria di Ponente verso est fino alla Ferrovia Belluno- Treviso; da qui verso ovest lungo la strada comunale del Castello fino all'incrocio con la strada comunale «Sopra la Vigna»; da qui proseguendo lungo la strada comunale «Sopra la Vigna» fino all'incrocio con la strada comunale della Vigna; da qui verso sud lungo la predetta strada della Vigna fino alla fine del mapp. 24 del Foglio 5° sez. D Comune di Trevignano; da qui lungo il confine sud del predetto mappale proseguendo poi verso nord lungo il confine ovest si continua lungo il confine sud dei mapp. 23 del predetto foglio 5°; da qui a cavallo del confine fra i mappali 22 e 23 al mapp.15; da qui a cavallo del confine fra i mapp. 15 e 22 fino alla strada comunale della Villa; da qui verso nord lungo la strada comunale della Villa fino alla fine del mapp. 82 del Foglio 2° Sez. D di Trevignano; da qui verso ovest a cavallo del mapp. 82 e 98 fino alla intersezione dei mapp. 80, 81, 82 e 98; da qui verso nord a cavallo del confine fra i mapp. 98 e 80; da qui lungo il confine nord del mapp. 80 sempre del Foglio 2° Sez. D Comune di Trevignano fino ad intersecare la S.P. 100; da qui verso ovest lungo la strada vicinale dei Cavalli fino alla fine del confine sud del mapp. 127 del Foglio I° Sez. D Comune di Trevignano; da qui verso nord a cavallo del confine fra i mapp. 127, 71, 124 e 76 fino al Canale della Vittoria di Ponente; da qui verso ovest lungo il Canale della Vittoria di Ponente fino ad intersecare la «Strada Comunale 2° tronco la Sgrigna»; da qui verso sud lungo la predetta strada fino all'incrocio con la «Strada Comunale la Sgrigna»; da qui verso ovest lungo la «Strada Comunale la Sgrigna» che corre parallela al Canale della Vittoria di Ponente fino alla fine del confine sud dei mapp. 184 del Foglio 4° Sez. D Comune di Trevignano; da qui si interseca il Canale della Vittoria di Ponente e si prosegue verso est lungo il confine nord del mapp. 1 del sopracitato foglio fino ad incontrare il confine est del mapp. 67 Foglio 5° Sez. B di Trevignano; da qui verso nord lungo il confine est del suddetto mapp. 67 e poi lungo il confine est e nord del mapp. 37 ed ancora lungo il confine est del mapp. 36 e 33 sempre del suddetto Foglio 5° a fino ad intersecare la strada comunale «Cal Treviso»; da qui lungo il confine est del mapp. 19 del Foglio 1° Sez. D di Trevignano fino all'incrocio con il confine sud del mapp. 15; da qui lungo il confine sud dei mapp. 15 e 16 del suddetto foglio si prosegue verso nord lungo il confine est del suddetto mapp. 16; da qui verso ovest sul confine nord dei suddetti mapp. 15 e 16 fino ad incrociare la strada Comunale «Cal Treviso I° tronco»; da qui verso nord lungo la predetta strada fino alla fine del confine est del mapp. 45 del Foglio 4° Sez. B di Trevignano; da qui lungo il confine nord del suddetto mapp. 45 fino alla strada Comunale «Solagna I° Tronco»; da qui lungo il confine nord dei mapp. 71, 183, 70, 69, 68, 66, 67, 65 e 63 fino alla strada comunale delle Cavallette; da qui verso sud lungo la strada delle Cavallette fino alla fine del confine est del mapp. 97 sempre del Foglio 4° Sez. B di Trevignano; da qui verso ovest lungo il confine nord dei mapp. 124 e 123 e lungo il confine ovest del mapp. 123 fino alla fine di questo; da qui verso ovest sul confine nord dei mapp. 70, 6, 5, 79, e 4 del Foglio 5° Sez. B di Trevignano proseguendo poi in direzione sud lungo il confine ovest del suddetto mapp. 4 fino alla strada comunale delle «Madonnette»; da qui lungo la predetta strada comunale fino ad intersecare il confine est del mapp..56 del Foglio VIII Sez. A di Trevignano; da qui lungo il confine est del predetto mappale e lungo il confine sud dei mapp. 55 e 54 ed ancora lungo il confine est del mapp. 71 fino al confine fra i Comuni di Trevignano ed Istrana; da qui verso ovest a cavallo fra i confini dei predetti Comuni fino alla strada comunale per Fossalunga; da qui verso sud e lungo la predetta strada fino al punto di intersezione dei confini fra i comuni di Trevignano, Vedelago ed Istrana; da qui a cavallo del confine fra i Comuni di Vedelago ed Istrana si prosegue verso sud fino ad intersecare il Fosso Siletto in località «ex Molino Persico»; da qui lungo il Fosso Siletto verso ovest fino alla strada comunale Corbetta; da qui verso sud lungo la predetta strada fino al confine fra la Provincia di Treviso e Padova; da qui verso sud lungo il Fiume Zero fino alla S.P. 19; da qui verso sud lungo la strada provinciale 19 fino al bivio per Castelminio; da qui lungo la strada per Castelminio fino ad incrociare la S.P. 18 in località «Ponte di Pietra alla Croce»; da qui verso ovest lungo la S.P. 18 e poi lungo la S.P. 19 fino ad incrociare la S.S. 245 Castellana; da qui verso sud lungo la S.S. 245 fino al bivio per Piombino Dese e Padova; da qui lungo la S.S. 307 per Padova si prosegue fino alla confluenza delle acque provenienti dal «Rio Musonello e Roggia Acqua Lunga»; da qui si risale il corso delle predette acque fino al punto di confluenza delle due predette roggie; da qui si risale lungo il «Rio Musonello» fino a «Casa Boaria» proseguendo verso est lungo una strada vicinale fino ad una curva sinistrosa della predetta strada; da qui in direzione est lungo una linea spezzata si arriva a «Ca' Dosso» fino ad incontrare il confine fra il Comune di Resana e il Comune di Castelfranco Veneto; da qui verso nord lungo il confine fra i Comuni di Resana e Castelfranco Veneto fino a quota 37; da qui verso ovest fino al ponte sul torrente Musone dei Sassi; da qui verso nord lungo il predetto torrente fino alla S.S. 53; da qui verso ovest lungo la predetta S.S. 53 fino alla linea ferroviaria Bassano-Venezia; da qui lungo la linea ferroviaria verso nord-ovest fino a «Casa Bonaldo» a quota 49; da qui verso sud e lungo il confine fra i Comuni di Castello di Godego e Castelfranco Veneto si prosegue fino al punto in cui il predetto confine gira verso sud; da qui verso ovest in prosieguo del predetto confine fino ad intersecare la strada vicinale in località «Casa Battìstini»; da qui verso nord seguendo la predetta strada vicinale fino al torrente Brentone- Pighenzo; da qui lungo il corso del torrente Brentone-Pighenzo fino ad incrociare la strada per Castione in località «Ca' Leoncino»; da qui verso est sulla predetta strada fino alla località «Ca' Simeoni»; da qui verso nord lungo il confine est dei mapp. 15 e 1 del Foglio 3° Sez. Unica Comune di Castello di Godego fino ad incrociare il confine fra i Comuni di Loria e Castello di Godego; da qui lungo il confine est del mapp. 92 del Foglio 6° Sez. C di Loria fino ad incrociare il torrente Brentone-Pighenzo; da qui lungo il corso del torrente Brentone-Pighenzo fino ad incrociare la strada comunale che dal centro di Ramon di Loria conduce a Rossano Veneto; da qui verso nord lungo una strada vicinale che passa da «La Colombara» a quota 67 fino ad intersecare ancora il torrente Brentone –Pighenzo a quota 74; da qui ancora risalendo il corso del torrente Brentone-Pighenzo fino ad intersecare la S.P. 95; da qui verso est lungo la predetta strada fino ad incrociare. la «Rosta Volone»; da qui verso nord risalendo il corso della «Rosta Volone» fino al confine fra i Comuni di Loria e S. Zenone degli Ezzelini; da qui verso est lungo il predetto confine fino ad incontrare il confine fra le Provincie di Treviso e Vicenza; da qui risalendo verso nord lungo il predetto confine provinciale fino al «Borgo dei Gatti»; da qui ancora verso nord e lungo il confine fra il Comune di Borso del Grappa e S. Zenone degli Ezzelini fino a quota 166 dove lo stesso confine prosegue in direzione est; da qui in direzione nord fino alla S.P. 26; da qui parallelamente alla strada fino a località Carrari; da qui lungo lo spartiacque fra i torrenti Valchiesure e Valle delle Molle fino a sud della località Cassanego; da qui verso sud lungo il confine fra il Comune di Borso del Grappa e Crespano del Grappa fino alla S.P. 26; da qui sulla S.P. 26 fino all'incrocio con Via Gherla; da qui verso nord lungo Via Gherla fino al Capitello posto a quota 386; da qui con una linea retta fino a località Viti; da qui lungo le strade per Creazza, Madonna della Salute fino alla S.P. 2 6; da qui lungo la S.P. 26 fino al bivio della strada per il cimitero di Possagno; da qui lungo la strada per il cimitero che costeggia la parte sud del Convitto Collegio Cavanis fino al ricongiungimento con la S.P. 26; da qui sulla S.P. 26 fino a località Caniezza; da qui lungo la strada comunale parallela alla S.P. 26 fino all'incrocio con quest'ultima; da qui lungo la S.P. 26 fino a località Ronche; da qui lungo la strada per Granigo, Virago, La Costa Alta, Col Pedemontana, fino al ricongiungimento con la S.P. 26; da qui lungo la S.P. 26 fino all'incrocio con la S.S. 348; da qui verso nord lungo la S.S. 348 fino alla linea in direzione dell'incile del «Canale Brentella»; da qui lungo il Canale Brentella fino alla Ferrovia; da qui lungo la ferrovia fino al ponte sul Fiume Piave.

Con delibera n. 1046 del 22.02.1990 il Consiglio Regionale del Veneto ha classificato di bonifica l’area del Montello con l’inclusione nel comprensorio del Consorzio. Il perimetro di contribuenza e’ quello definito dalla vigente deliberazione del Consiglio regionale e relativa cartografia


CAPO 2°

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 - ORGANI DEL CONSORZIO

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Sono organi del Consorzio:

a) il Consiglio;

b) la Giunta;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei conti.


Sezione 1^ - IL CONSIGLIO

Art. 6 - COMPOSIZIONE

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II Consiglio è composto da: trenta consiglieri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dall'Assemblea dei proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalla legge, iscritti nel catasto dell'ente e tenuti a pagare il contributo consortile; un rappresentante per ciascuna Provincia e Comunità Montana ricadente in tutto o in parte nel comprensorio consortile; un rappresentante della Regione. Le norme disciplinanti l'elettorato attivo e passivo e le operazioni elettorali sono contenute nella Legge Regionale 13 gennaio 1976 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni e nel regolamento per le elezioni.


Art. 7 - COMPITI

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II Consiglio determina l'indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile. Spetta al Consiglio: eleggere nel suo interno, con separate votazioni, adottate a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vice Presidente e i cinque componenti della Giunta; eleggere due revisori dei conti effettivi e due supplenti; fissare gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi consorziali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Giunta Regionale; adottare lo Statuto e le sue eventuali modifiche; adottare i regolamenti d'amministrazione, il regolamento di funzionamento del Consiglio, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche; approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali; approvare il programma annuale di attività unitamente al bilancio preventivo; adottare il regolamento per le elezioni; predisporre il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale; convocare l'assemblea per le elezioni del Consiglio; formulare le proposte ed esprimere i pareri indicati all'art. 13 della Legge Regionale 13 gennaio 1976 n. 3; delimitare il perimetro consortile di contribuenza; adottare il piano di classifica per il riparto provvisorio e definitivo delle spese d'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento; deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni; deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi; deliberare l'assunzione di mutui, salvo il disposto del successivo art. 10 lettera m); pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Giunta; deliberare, in riguardo al perseguimento delle finalità dell'ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari; deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza; deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad Enti, Società ed Associazioni, la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l’irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell’ambiente; deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 18.


Art. 8 - RIUNIONI

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II Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno. Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata o altro mezzo che dia uguale prova oggettiva, spedita almeno sette giorni, esclusi i festivi, prima di quello fissato per l'adunanza. L'atto di convocazione deve contenere 1'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione. In caso d'urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri. Il Consiglio è altresì convocato, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, entro 30 giorni su richiesta della maggioranza dei componenti la Giunta o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo art. 28 ultimo comma.

Il Consiglio si riunisce in prima seduta entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente. Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali. Nella prima riunione il Consiglio procede all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti la Giunta.

Le sedute del Consiglio possono essere pubbliche nei casi previsti dal regolamento

di funzionamento.


Sezione 2^ - GIUNTA

Art. 9 – COMPOSIZIONE

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La Giunta e composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da cinque altri membri eletti a termine dell'art. 7 lett. a), nonché dal rappresentante della Regione.


Art. 10 - COMPITI

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Spetta alla Giunta: approvare l'elenco degli aventi diritto al voto; nominare i componenti dei seggi elettorali; deliberare di stare o resistere in giudizio davanti alla Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni; predisporre la Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano d’organizzazione variabile nonché il regolamento per le elezioni; provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente; predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni ed adottare lo schema di programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell’elenco annuale dei lavori pubblici; definire il Piano esecutivo di gestione e le sue variazioni; deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell’ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso; deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all'art. 7 lett. l) e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio; definire le unita’ organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari; deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati; deliberare sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico dalla proprietà; deliberare sui progetti e sulle perizie di variante; disporre sull'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, a’ sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento; deliberare sugli accordi di programma fra Consorzi e le altre Autorità locali per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune; disporre per l’aggiornamento del catasto consortile nonché dell’elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione; predisporre ed aggiornare il piano per l’organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, tra l’altro, l’apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, a sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni; deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili; proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e gli eletti; dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio; provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali, - sempre ché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio – dandone notizia al Consiglio stesso nell’adunanza immediatamente successiva.


Art. 11 - PROVVEDIMENTI D’URGENZA

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In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio, la Giunta può deliberare limitatamente alle materie di cui alla lettera k) ed o) dell’articolo 7 e alle variazioni di bilancio di cui alla lettera m) dello stesso articolo.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua riunione immediatamente successiva.


Art. 12 - CONVOCAZIONE

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La Giunta viene convocata almeno sei volte all'anno dal Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Giunta avranno luogo nella sede consorziale. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno quattro giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, esclusi i giorni festivi. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione. II Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti la Giunta almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.


Sezione 3^ - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE

Art. 13 - PRESIDENTE

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Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio. Può delegare al Direttore le funzioni di cui alla lettera f) del secondo comma del presente articolo.

Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni: firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta; sovrintende all'amministrazione consorziale; promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Giunta; vista i pagamenti e le riscossioni; denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici; stipula, sulla base delle deliberazioni della Giunta, gli accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio; delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Giunta, sulle materie di competenza della Giunta stessa escluse quelle indicate all'art. 10 lett. u) e all'art. 11. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Giunta nell'adunanza immediatamente successiva.


Art. 14 - VICEPRESIDENTE

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II Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.


Sezione 4^ - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 - ACCETTAZIONE CARICHE

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L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 10 lett. s). Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio nella prima seduta. L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Giunta si perfeziona con l'accettazione della carica dichiarata seduta stante al Consiglio o comunicata ai Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Giunta, il Consiglio procederà a nuova elezione.


Art. 16 - DURATA CARICHE

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I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi. Le elezioni del Consiglio potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.


Art. 17 - SCADENZA CARICHE

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I componenti il Consiglio entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente. II Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Giunta entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 15. Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.


Art. 18 - CESSAZIONE CARICHE

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La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio, per le seguenti cause: dimissioni; decadenza, che viene pronunciata dal Consiglio quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità; annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali; per accertata inabilità o impedimento di carattere permanente; per mancata partecipazione al Consiglio o alla Giunta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo; per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo art. 23.


Art. 19 - DIMISSIONI

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Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Consorzio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio, previa comunicazione dei motivi all'interessato.


Art. 20 - VACANZA DELLE CARICHE

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II seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito con deliberazione del Consiglio – da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti la Giunta cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio per provvedere alla loro sostituzione. Nel caso che il numero dei componenti assegnati al Consiglio scenda al di sotto della

maggioranza, dovrà essere convocata l'assemblea degli elettori per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella Legge Regionale n. 3/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel regolamento delle elezioni.


Art. 21 - VALIDITA’ ADUNANZE

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Le adunanze del Consiglio, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Le adunanze della Giunta, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.


Art. 22 - SEGRETERIA ORGANI CONSORZIALI

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Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio e della Giunta con voto consultivo. La Segreteria degli Organi Consorziali viene svolta dal Direttore o da funzionario da lui delegato. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l’interessato dovrà assentarsi; e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest’ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio e della Giunta altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.


Art. 23 - ASTENSIONI

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Il Consigliere o il componente la Giunta che, in merito all’oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione. La violazione dell’obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.


Art. 24 - VOTAZIONI

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Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempre ché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.


Art. 25 - VERBALI ADUNANZE

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Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione. I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.


Art. 26 - PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI

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Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto nella legge 241/90 e successive e nel Regolamento consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall’accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.


Art. 27 - COPIA DELIBERAZIONI

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Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, a’ sensi e nei limiti di cui al Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.


Sezione 5^ - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28 - COSTITUZIONE, FUNZIONI, DURATA

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II Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nei Registri dei Revisori Contabili, nell’Albo dei Dottori Commercialisti o nell’Albo dei Ragionieri. La Giunta Regionale nomina uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il collegio; gli altri due membri effettivi e i due membri supplenti sono eletti dal Consiglio. Non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall'Ufficio: i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati; i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento; coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione; coloro che non abbiano la cittadinanza italiana; coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento; coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione; coloro che hanno liti pendenti col Consorzio; coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali; coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado. I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti: vigila sulla gestione del Consorzio; presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio; accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; esamina e vista trimestralmente il conto di cassa. II Collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio. Il presidente del collegio, o altro revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Giunta. I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al presidente del Collegio. II revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. I revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente. Delle riunioni dei Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti. II Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Qualora il Collegio dei revisori dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio, ai sensi del precedente art. 8.


Sezione 6^ - AMMINISTRAZIONE

Art. 29 - STRUTTURA OPERATIVA

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La struttura operativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile. Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore. Il Direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull’andamento della gestione consortile al Presidente ed all’Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse del servizio o a richiesta del Presidente e della Giunta. Inoltre, in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare nocumento al Consorzio.


Art. 30 - GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA ^Top

La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. II bilancio di previsione è approvato ed inviato al controllo entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell’esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno. Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio, e’ destinato alla copertura di spese impreviste, nonché di maggiori spese che possono verificarsi durante l’esercizio. Nel caso in cui dopo il termine del 30 novembre ed entro il 31 dicembre, si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, la Giunta può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante l’adozione di apposita deliberazione, da comunicare all’organo consiliare


Sezione 7^- RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 31 - CLASSIFICA PROVVISORIA E DEFINITIVA

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Le spese di funzionamento del Consorzio, di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione e per l'adempimento di tutte e altre finalità istituzionali sono ripartite a carico della proprietà consorziata, ricadente nel perimetro di contribuenza, sulla base di piani di classifica, provvisori e definitivi. I predetti piani, adottati dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.


Art. 32 - RUOLI DI CONTRIBUENZA

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I ruoli annuali, resi esecutivi, saranno consegnati al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nei modi e termini stabiliti dalla legge. Sull'iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione. Dette richieste andranno presentate direttamente al Consorzio.


Art. 33 - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

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La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata per mezzo di concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge. Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.


Art. 34 - SERVIZIO DI TESORERIA

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II servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è affidato ad un istituto bancario a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque istituti di credito. La Giunta predispone e il Consiglio approva il capitolato disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio. La Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione, di cui il capitolato costituisce parte integrante.


Sezione 8^ - INDIRIZZO/CONTROLLO E GESTIONE

Art. 35 - FUNZIONI E RESPONSABILITA’

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I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.


Art. 36 - DIRIGENZA

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Lo Statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l’attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio. Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli organi dell’Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare: la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; la stipulazione dei contratti; gli atti di gestione finanziaria fatte salve diverse competenze fissate nel Regolamento consortile di cui al precedente art. 30, comma 1; gli atti di amministrazione e di gestione del personale; i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche; le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente del Consorzio. Sono riservati alla competenza esclusiva del Direttore, fatta salva delega scritta ad altro funzionario, i compiti di cui al precedente comma lettere a), c) ed f). I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

 
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