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Pareri e Concessioni
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Pareri e Concessioni

OGGETTO DELLE CONCESSIONI

Formano oggetto di “concessione precaria”:


  1. la concessione temporanea in uso di terreni del Consorzio costituenti pertinenze dei canali o di altrui ragione, soggetti a servitu’ attiva in favore del Consorzio stesso;
  2. la costruzione e l’uso di opere e manufatti sopra terreni soggetti a servitu’ attiva a favore del consorzio (ponti, tombinamenti, recinzioni, attraversamenti subalvei od aerei, occupazioni temporanee, costruzioni di qualsiasi tipo a distanza inferiore a quella prevista dallo Statuto del Consorzio o dai regolamenti edilizi comunali ecc.);
  3. la costruzione e l’uso di opere e manufatti sopra canalizzazioni consorziali o loro pertinenze (ponti, tombinamenti, recinzioni, attraversamenti subalvei od aerei, occupazioni temporanee, apertura di fori verso i canali consorziali su fabbricati esistenti o nuovi, quando questi siano a distanza inferiore a quella prevista dallo Statuto del Consorzio o non rispettino le distanze previste dai regolamenti edilizi comunali, ecc.);
  4. l’attraversamento subalveo od aereo di canalizzazioni consorziali e loro pertinenze con condotte d’acquedotto, di scarichi, di fogne, di gasdotti, con cavi elettrici, telefonici, ecc.;
  5. la derivazione d’acqua dalle canalizzazioni consorziali per usi agricoli, al di fuori delle utenze ordinarie, e per usi extra agricoli e diversi da quelli istituzionali (derivazioni per orti e giardini, derivazioni per usi industriali vari, per refrigerazione, antincendio, per costruzioni edilizie, per allevamenti zootecnici, ecc.);
  6. lo scarico nella rete dei canali consorziali di acque meteorologiche opportunamente chiarificate e rese innocue per i successivi usi istituzionali di fabbricati, cortili o piazzali, o di impianti di depurazione privati o comunali (fatte salve le norme della legge 319 del 10/5/1976);
  7. le colture arboree ed erbacee sulla sponda e pertinenza delle canalizzazioni nonché nelle aree soggette a servitù attiva a favore del Consorzio;
  8. il transito su terreni di proprietà consorziale;
  9. la formazione di pescaie, abbeveratoi o simili;
  10. lo sradicamento di ceppaie di alberi;
  11. le variazioni od alterazioni di canali;
  12. la pesca;
  13. il pascolo;
  14. aprire pozzi perdenti, cisterne, fosse di latrine o concimaie a meno di ml 2,00 dal fosso (art. 889 C.C.);
  15. piantare nuovi alberi a distanza di ml 3,00 per quelli ad alto fuso, di ml 1,50 per quelli di non alto fusto, di ml 0,50 per le viti, ecc. (art. 892 C.C.) salvo le distanze previste dall’art. 101 dello Statuto che prevede distanze di ml 3,30 per i canali principali o condotte pluvirrigue principali, ml 2,00 per tutti gli altri canali o condotte pluvirrigue; ml 2,00 per i primari o condotte pluvirrigue primarie; aprire luci o vedute, sia dirette che oblique a distanza minore di ml 1,50 dai canali (art. 901-905-906 C.C.);
  16. scaricare acque piovane per stillicidio nei canali (art. 908 C.C.).



 
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